Ai fini dell’applicazione dell’art. 1, D.L. n. 338 del 1989, convertito nella L. n. 389 del 1989, devono considerarsi rilevanti i CCNL sottoscritti dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, a prescindere dalla circostanza che per il settore produttivo in cui opera l’azienda vi sia un unico CCNL o ve ne siano diversi. I CCNL sottoscritti da organizzazioni sindacali che non siano maggiormente rappresentative su base nazionale possono essere considerate solo se prevedono condizioni migliorative per i lavoratori. (Trib. Trani 18/11/2019 n. 2195, Giud. ed Est. Dibenedetto, in Lav. nella giur. 2020, con nota di G. Piglialarm, Due casi di resilienza “giurisprudenziale” del contratto collettivo c.d. dei façonisti, 1187)
Il riconoscimento dei benefici contributivi di cui all’art. 5, L. n. 608 del 1996 presuppone l’applicazione da parte dell’impresa, ai propri dipendenti, dei contratti collettivi nazionali vigenti per il settore di appartenenza e corrispondente all’attività concretamente svolta dall’azienda, ovvero del contratto collettivo previsto per un diverso settore in concreto applicato, se più vantaggioso per i lavoratori rispetto a quello che sarebbe applicabile in base all’inquadramento dell’azienda. (Cass. 28/10/2019 n. 27503, Pres. Manna Est. Ghinoy, in Lav. nella giur. 2020, con nota di G. Piglialarm, Due casi di resilienza “giurisprudenziale” del contratto collettivo c.d. dei façonisti, 1187)
Il datore di lavoro non può disporre unilateralmente del vincolo contrattuale o comunque recedere ante tempus dal contratto collettivo aziendale per il quale è prevista una scadenza, fatta eccezione per le ipotesi espressamente previste dalle parti. (Trib. Trento 3/10/2019, Est. Flaim, in Riv. It. Dir. lav. 2020, con nota di M. Vitaletti, “Sulla clausola che attribuisce al datore di lavoro la facoltà di recesso ante tempus dal contratto aziendale con termine finale”, 417)
La possibilità di recesso dal contratto collettivo di diritto comune spetta unicamente alle parti stipulanti, ossia alle associazioni sindacali e datoriali, le quali possono provvedere a disciplinarne anche le conseguenze. Pertanto, non è legittimo il recesso unilaterale ante tempus del contratto da parte del singolo datore di lavoro, pur se accompagnato da un congruo termine di preavviso. Neppure l’eccessiva onerosità del contratto (art. 1467 c.c.) conseguente ad una situazione di difficoltà economica vale a legittimare il recesso, salva l’ipotesi di contratti aziendali stipulati dal singolo datore di lavoro con sindacati locali dei lavoratori. Solo al momento della scadenza contrattuale è possibile recedere legittimamente dal contratto ed applicarne uno diverso a condizione che ricorrano i presupposti di cui all’art. 2069 c.c. (Cass. 20/8/2019 n. 21537, Pres. Nobile Rel. Arienzo, in Riv. it. dir. lav. 2019, con nota di A. Maresca, “Recesso dal vincolo associativo e sostituibilità del contratto collettivo nazionale di lavoro: libertà sindacale e qualche spunto civilistico”, e D. Comande, “Il recesso ante tempus dal contratto collettivo nazionale tra vincolo associativo e contrattuale”, 735)
L’art. 19 comma 6 d.lgs. 175/2016 attribuisce alle organizzazioni sindacali il diritto a trattare con una società a controllo pubblico solo in materia di contenimento degli oneri contrattuali e non in caso di modifiche meramente organizzative, come quelle riguardanti i turni di lavoro dei rappresentanti sindacali. (Trib. di La Spezia 6/8/2019, decr., Est. Viani, in Riv. It. Dir. Lav. 2020, con nota di L. Lama, “Contenimento degli oneri contrattuali e diritto a trattare nelle società a controllo pubblico, 218)
Sono nulle le clausole di un contratto individuale di lavoro con un ente pubblico non economico che prevedano l’applicazione di un contratto collettivo del settore privato anziché del contratto collettivo pubblico del comparto di appartenenza. (Trib. Catanzaro 8/5/2019, Giud. Ionta, in Riv. It dir. lav. 2020, con nota di M. Lovo, “Nulla la clausola del contratto individuale in deroga all’applicazione del contratto collettivo pubblico a un ente pubblico non economico”, 231)
L’adesione di un’impresa a strutture territoriali di un’associazione imprenditoriale non implica un mandato o un’adesione all’associazione nazionale di categoria, quando ciò sia consentito dallo statuto e non sia seguito l’inquadramento dell’impresa nel settore merceologico che raggruppa le imprese di quel settore e non vi sia stata corresponsione di quote associative all’associazione nazionale da parte della struttura territoriale cui l’impresa aderisce. È pertanto legittima la disapplicazione del ccnl da parte del datore di lavoro, non sussistendo alcun vincolo associativo con l’associazione nazionale, bensì’ il solo vincolo di servizio con le associazioni territoriali. (Corte app. Torino 23/10/2017, n. 777, Pres. Pietrini Est. Visaggi, in Riv. It. Dir. Lav. 2018, con nota di M. Verzaro, “Vincoli associativi e applicazione del contratto collettivo”, 226)
Il contratto collettivo aziendale, anche se privo di scadenza, può essere disdettato unilateralmente atteso che anche a tale contrattazione deve essere estesa la regola, di generale applicazione nei negozi privati, secondo cui il recesso unilaterale rappresenta una causa estintiva ordinaria di qualsiasi rapporto di durata a tempo indeterminato, che risponde all’esigenza di evitare – nel rispetto dei criteri di buona fede e correttezza nell’esecuzione del contratto – la perpetuità del vincolo obbligatorio. (Trib. Venezia 30/5/2014, Giud. Menegazzo, in Riv. it. dir. lav. 2015, con nota di A. Rampazzo, “La salvaguardia del livello retributivo nelle dinamiche della contrattazione collettiva”, 239)
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 8, commi 1, 2 e 2-bis, del d.l. 13 agosto 2011, n. 138 (“Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo”), convertito, con modificazioni, in l. 14 settembre 2011, n. 148 in riferimento agli artt. 39, 117, co. 3 e 118 Cost., nonché al principio di leale collaborazione. Le “specifiche intese” previste dal comma 1 non hanno un ambito illimitato, ma possono riguardare soltanto la “regolazione delle materie inerenti l’organizzazione del lavoro e della produzione”, con riferimento alle materie indicate dall’art. 8, co. 2, in un elenco da considerarsi tassativo. Anche l’effetto derogatorio previsto dal co. 2-bis opera in relazione alle materie richiamate dal co. 2 e non da altre, e trattandosi di una norma avente carattere eccezionale, essa non si applica oltre i casi e i tempi in essa considerati. Le materie sulle quali possono vertere le “specifiche intese” riguardano aspetti della disciplina sindacale e intersoggettiva del rapporto di lavoro riconducibili interamente alla materia dell’ordinamento civile, appartenente alla competenza legislativa esclusiva dello Stato. Pertanto, una eventuale violazione dell’art. 39, co. 4 Cost. per mancato rispetto dei requisiti soggettivi e della procedura di cui al precetto costituzionale non si risolve in una violazione delle attribuzioni regionali costituzionalmente garantite. (Corte Cost. 4/10/2012 n. 221, Pres. Quaranta Est. Criscuolo, in Riv. It. Dir. lav. 2012, con nota di Margherita Covi, “La prima pronuncia della Corte costituzionale sull’art. 8 l. n. 148/2011: la norma non invade la competenza regionale ma le ‘specifiche intese’ non hanno un ambito illimitato”, 903)
Per i contratti collettivi di diritto comune vale la regola dell’onere di produzione a carico di chi intenda avvalersene. A maggior ragione quano c’è un promiscuo richiamo tanto all’art. 2104 c.c. che all’art. 2105 c.c., posto che il primo si riferisce alla diligenza del prestatore di lavoro nell’esecuzione della prestazione principale e accessoria e il secondo a quella parte dell’obbligo di fedeltà relativa al divieto di attività di concorrenza. (Corte app. Firenze 17/5/2012, Pres. Pieri Rel. Schiavone, in Lav. nella giur. 2012, 829)
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